Logo Comune

Comune di Orio Canavese

Piazza Tapparo, 1
10010 Orio Canavese
Tel. 011/9898130 - Fax 011/9898449
email:
orio.canavese@cert.ruparpiemonte.it

Italiano|Inglese|Francese 
 

Agevolazioni fiscali

Si segnala che a partire da inizio Aprile sarà possibile richiedere informazioni sulle tematiche in oggetto al gruppo ambiente del comune, compilando un apposito modulo disponibile presso lo sportello anagrafe. Nel seguito si riportano in sintesi le principali agevolazioni fiscali previste per il risparmio energetico e per l’acquisto di elettrodomestici.

 

 

 

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Sono state introdotte nel 2007 e prorogate con modifiche fino al 2010, allo stato attuale prevedono l'agevolazione di:

  • interventi di riqualificazione energetica: sono interventi su edifici esistenti che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori fissati dalla legge. Non esiste un elenco degli interventi agevolabili, basta che sia rispettato il limite di prestazione energetica richiesto. È detraibile il 55% delle spese sostenute entro un limite massimo di detrazione fiscale di 100.000 euro.
  • interventi sugli involucri degli edifici: interventi su edifici o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di dispersione di calore, richiesti dalla legge in relazione alle singole zone climatiche. È detraibile il 55% delle spese sostenute entro un limite massimo di detrazione fiscale di 60.000 euro.
  • installazione di pannelli solari: l'installazione su edifici esistenti di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali. È detraibile il 55% delle spese sostenute entro un limite massimo di detrazione fiscale di 60.000 euro.
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Non sono agevolabili le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. È detraibile il 55% delle spese sostenute entro un limite massimo di detrazione fiscale di 30.000 euro.

Spese detraibili

Le spese detraibili comprendono i costi per:

  • i lavori edili (forniture, posa in opera dei materiali e opere murarie);
  • le prestazioni professionali (per la realizzazione degli interventi e per le certificazioni).

Le spese devono essere pagate entro il 31 dicembre 2010.

Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare. Chi detiene o possiede l'immobile ha diritto alla detrazione in base alla spesa sostenuta.
In ogni caso, per spese sostenute nel 2008 la detrazione era rateizzabile da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni, dal 2009 la rateizzazione è obbligatoria su 5 anni.

Pagamenti

I pagamenti devono essere fatti tramite bonifico bancario o postale (anche online).

Documenti da acquisire per usufruire della detrazione:

  • asseverazione: consente di dimostrare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti perché redatta da un tecnico abilitato (iscritto all'albo di ingegneri, geometri, periti industriali…). Per ogni intervento la legge prevede un contenuto specifico che questo documento deve contenere. Se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione del produttore.
  • attestato di certificazione energetica: viene prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure adottate dalle Regioni o dai Comuni con proprio regolamento. In assenza di queste procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica" predisposto in conformità allo schema di legge e asseverato da un tecnico abilitato. Non è necessario per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari.
  • scheda informativa degli interventi: deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, quelli dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Documenti da trasmettere all’Enea

  • attestato di certificazione energetica
  • scheda informativa

Devono essere trasmessi in via telematica all'Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori. (non occorre inviare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara, necessario invece per le ristrutturazioni edilizie) attraverso il sito http://www.acs.enea.it/ e, in casi particolarmente complessi, tramite raccomandata semplice all’indirizzo ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007-2008 riqualificazione energetica

                                                                                               

Documento da trasmettere all’Agenzia delle entrate

  • un’apposita comunicazione ma solo per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2008.

Modalità e termini di presentazione non sono ancora definite al momento di andare in stampa.[1]

Documenti da conservare

Occorre conservare insieme alla dichiarazione dei redditi:

  • il certificato di asseverazione;
  • la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea;
  • le fatture comprovanti le spese sostenute con indicazione separata del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;

·         ricevuta del bonifico bancario o postale con cui si è provveduto al pagamento dei lavori e della compilazione dei documenti

  • se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici deve essere conservata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Acquisto elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Per l'acquisto di mobili o elettrodomestici ad alta efficienza energetica o televisori o computer è prevista una detrazione fiscale del 20%. Per avvalersi della detrazione, il contribuente deve aver iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dopo il 1° luglio 2008 su singole unità immobiliari residenziali, avvalendosi della detrazione fiscale prevista del 36%. Per data inizio lavori si intende quella in cui è stato effettuato il primo pagamento. Le spese per l'acquisto degli apparecchi incentivati devono essere sostenute, tramite bonifico, tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre dello stesso anno alla condizione che detti apparecchi siano destinati all'arredo dell'unità immobiliare ristrutturata. La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa massima ammissibile è di 10.000 euro: quindi, per una tale cifra, la detrazione prevista è di 2.000 euro che deve a sua volta essere ripartita in 5 rate annuali di 400 euro ciascuna. L'incentivo è cumulabile con la detrazione prevista per l'acquisto di frigoriferi e congelatori, riportata qui sotto.

 Acquisto frigoriferi

AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 24/E del 27 aprile 2007 - Art. 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) - IRPEF - Nuova detrazione di imposta per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Modalità applicative.

Per la sostituzione di frigoriferi o congelatori con altri di classe energetica non inferiore ad A+ è prevista una detrazione dell'imposta lorda pari al 20% del costo in un'unica rata fino a un massimo di 200 euro. Occorre conservare la fattura o lo scontrino c.d. "parlante" del pagamento e la documentazione fornita dal costruttore in cui sia evidenziata la classe energetica. Inoltre, occorre approntare e conservare un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.) e le modalità utilizzate per lo smaltimento dello stesso con l'indicazione dell'impresa a cui è stato consegnato il vecchio apparecchio. La legge finanziaria 2008 ha prorogato l'agevolazione sino al 31/12/2010.

n.b.: i dati e le informazioni sopra riportate sono state reperiti tramite Altroconsumo, Agenzia delle Entrate e Enea



 

Torna alla Home